Art. 13, c.1, lett. d) (Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni)

27 Maggio 2018

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
    a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;
    b) all’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
    c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
    d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Ultimi articoli

News 30 Aprile 2024

𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗗𝗔𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟰

Il prossimo 3 maggio, il Conservatorio E. R.

News 30 Aprile 2024

DuoDaDa

Stagione cameristica del Conservatorio “E. R.

News 24 Aprile 2024

Archi in residence

Terzo appuntamento della rassegna Chamber Music 2024/2025.

News 17 Aprile 2024

Flute Day

Terza edizione della giornata dedicata al flauto. Il programma della giornata del 18 aprile prevede: Il concerto prevede anche l’esecuzione in prima assoluta di tre nuove composizioni degli studenti di composizione delle classi del M° Maiellari e Vetrano.

torna all'inizio del contenuto