Modulistica

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10 June 2019

Certificati e autocertificazioni

L’articolo 15 della legge 183/2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47

Il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera rilascia esclusivamente certificati in bollo utilizzabili nei rapporti tra privati, sui quali è riportata la dicitura prevista dalla legge: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 

I certificati possono essere richiesti online inviando via email alla Segreteria Didattica apposito modulo richiesta certificati: verrà fissato un appuntamento con il diretto interessato oppure a terza persona munita di documento di identità, di delega in carta libera e di copia fronte/retro del documento di identità del richiedente.

Al di fuori dei casi di esenzione previsti dalla legge, occorre produrre una marca da bollo avente valore legale (attualmente di €16,00) per quanti sono i certificati richiesti, qualora la certificazione consti di più fogli andrà applicata una marca da bollo ogni 4 facciate.

Chiedi alla Segreteria Didattica come versare l’imposta di bollo

Il rilascio del Diploma Supplement è da considerarsi esente da imposta di bollo.


Autocertificazioni

Per “autocertificazione” si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge. .15/1968), e rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri. Le norme sulle autocertificazioni sono contenute nella legge n.15/1968 (art. 2) e sono poi state raccolte nel più recente DPR 8/12/2000 n. 445 (“Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”), che ha ridefinito ed esteso il campo di applicabilità delle dichiarazioni sostitutive di certificati.

In base all’articolo 15 della legge 183/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da altri uffici pubblici.

In questi casi il cittadino deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti.

Gli studenti e i diplomati del Conservatorio “E. R. Duni” possono stampare direttamente alcune tipologie di autocertificazioni dal proprio profilo della segreteria online Esse3.

Le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare le autocertificazioni, pena la violazione dei doveri d’ufficio.

L’interessato è personalmente responsabile di ciò che dichiara.


Certificazioni

I certificati utilizzabili nei rapporti tra privati sono rilasciati esclusivamente in bollo (D.P.R.642/1972 s.m.i. e Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/ del 01.06.2005), tranne quelli per il cui uso è prevista l’esenzione ai sensi dell’allegato B del D.P.R. 642/1972 s.m.i., e negli altri casi previsti da leggi speciali.

Le certificazioni possono essere richieste con riguardo ai seguenti utilizzi:

  • documenti destinati a privati in Italia;
  • per l’estero.

Sono previste, dalla normativa vigente, numerose eccezioni e/o esenzioni che devono essere dichiarate dall’interessato all’atto della richiesta al fine di ottenere un certificato esente da imposta di bollo.

L’utente che intende usufruire dell’esenzione ha l’obbligo di dichiarare all’amministrazione:

  • l’uso a cui è destinato il certificato;
  • la norma che lo esenta dall’imposta di bollo.
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