Art. 53, c.1-bis, (Siti Internet delle pubbliche amministrazioni)

27 Maggio 2018

In vigore dal 07 Marzo 2005

  1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.
    1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

Ultimi articoli

News 30 Aprile 2024

𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗗𝗔𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟰

Il prossimo 3 maggio, il Conservatorio E. R.

News 30 Aprile 2024

DuoDaDa

Stagione cameristica del Conservatorio “E. R.

News 24 Aprile 2024

Archi in residence

Terzo appuntamento della rassegna Chamber Music 2024/2025.

News 17 Aprile 2024

Flute Day

Terza edizione della giornata dedicata al flauto. Il programma della giornata del 18 aprile prevede: Il concerto prevede anche l’esecuzione in prima assoluta di tre nuove composizioni degli studenti di composizione delle classi del M° Maiellari e Vetrano.

torna all'inizio del contenuto