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Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 27 Maggio 2018

Art. 27 (Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari)

In vigore dal 23 Giugno 2016 La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; l’importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell’attribuzione; l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

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Art. 28 (Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento eBolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.

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Art. 29 (Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

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Art. 30 (Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

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Art. 31 (Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

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Art. 32 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

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