Art. 27 (Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari)

27 Maggio 2018

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
    1. il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
    2. l’importo del vantaggio economico corrisposto;
    3. la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
    4. l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
    5. la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
    6. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. 

Ultimi articoli

News 30 Aprile 2024

𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗗𝗔𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟰

Il prossimo 3 maggio, il Conservatorio E. R.

News 30 Aprile 2024

DuoDaDa

Stagione cameristica del Conservatorio “E. R.

News 24 Aprile 2024

Archi in residence

Terzo appuntamento della rassegna Chamber Music 2024/2025.

News 17 Aprile 2024

Flute Day

Terza edizione della giornata dedicata al flauto. Il programma della giornata del 18 aprile prevede: Il concerto prevede anche l’esecuzione in prima assoluta di tre nuove composizioni degli studenti di composizione delle classi del M° Maiellari e Vetrano.

torna all'inizio del contenuto