Categoria: Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Aggiornato al D.Lgs. 97/2016
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Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 27 Maggio 2018

Art. 39 (Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni pubblicano:a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) abrogata La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

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Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali)

In vigore dal 23 Giugno 2016 In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

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Art. 42 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n.

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Art. 12, c.1-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n.

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Art. 14, c. 1, c. 1-bis, c. 1-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo , di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;b) il curriculum;c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.

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Art. 14, c. 1-quinquies (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo , di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;b) il curriculum;c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.

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