Categoria: Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33
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Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 28 Maggio 2018

Art. 25, c.1, Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.

Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 28 Maggio 2018

Art. 37, c. 1,2 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

In vigore dal 20 Aprile 2013 Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’ articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.

Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 28 Maggio 2018

Art. 26, c.1, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.

Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 28 Maggio 2018

Art. 26, c.2, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.

Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 28 Maggio 2018

Art. 27, c.1,2, Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari

In vigore dal 20 Aprile 2013 La pubblicazione di cui all’ articolo 26 , comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; l’importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell’attribuzione; l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

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Art. 29, c.1, Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

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