Art. 37, c.1,2 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

27 Maggio 2018

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
    a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
    b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Ultimi articoli

News 1 Dicembre 2023

Giovanni Sollima incontra gli studenti

Martedì 5 dicembre 2023, a partire dalle ore 11, presso la Sala Rota del Conservatorio “E.

News 22 Novembre 2023

Masterclass Self Management per musicisti

Tenuta da Valentina Lo Surdo, la masterclass si svolgerà nei giorni 14-15-16 dicembre 2023.

News 9 Novembre 2023

Orientamento on-line – secondo incontro

Discipline a scelta – riconoscimento crediti – dichiarazione status studente/lavoratore.

News 7 Novembre 2023

Masterclass di viola

Tenuta dal M° Danilo Rossi, la masterclass si svolgerà nei giorni 21-22-23 novembre 2023.

torna all'inizio del contenuto