Consiglio accademico
Il consiglio accademico:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.