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Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 27 Maggio 2018

Art. 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo , di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;b) il curriculum;c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.

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Art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n.

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Art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;b) il curriculum vitae;c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

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Art. 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo , di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;b) il curriculum;c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.

Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 27 Maggio 2018

Art. 16 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

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