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Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 28 Maggio 2018

Art. 34 c. 1,2 Trasparenza degli oneri informativi

IIn vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.

Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 28 Maggio 2018

Art. 20, c.3 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita’ o incompatibilita’

In vigore dal 20 Aprile 2013 All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto.

Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 28 Maggio 2018

Art. 28, c.1 Pubblicita’ dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

In vigore dal 20 Aprile 2013. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.

Decreto Legislativo 02/09/1990, n°241 27 Maggio 2018

Art. 2, c. 9-bis Conclusione del procedimento

In vigore dal 02 Settembre 1990 29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

Decreto Legislativo 07/03/2005, n°82 27 Maggio 2018

Art. 52, c.1, Codice dell’amministrazione digitale

In vigore dal 07 Marzo 2005 L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e’ disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente.

Decreto Legislativo 07/03/2005, n°82 27 Maggio 2018

Art. 63, c.3-bis e 3-quater Codice dell’amministrazione digitale

In vigore dal 07 Marzo 2005 3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’ per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

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