Art. 63, c.3-bis e 3-quater Codice dell’amministrazione digitale
27 Maggio 2018
In vigore dal 07 Marzo 2005
3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’ per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l’elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche’ termini e modalita’ di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
Ultimi articoli
News 15 Aprile 2024
International Tuba Day 2024
Giornata interamente dedicata alla tuba Il Maestro Michele Cantatore con la sua classe di Basso Tuba del Conservatorio “E.
News 11 Aprile 2024
Concerto Erasmus
Degli studenti del Real Conservatorio Profesional de Música de Cádiz.