Art. 29, c.2, Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

28 Maggio 2018

In vigore dal 20 Aprile 2013

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’ articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’ articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011

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