Art. 27, c.1,2, Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
28 Maggio 2018
In vigore dal 20 Aprile 2013
- La pubblicazione di cui all’ articolo 26 , comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
- il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l’importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
- l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
- Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’ articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Ultimi articoli
News 23 Giugno 2022
A Matera la musica si fa con la mente
“Saranno presentati nell’ Auditorium Gervasio -giovedì 23 giugno, ore 18,00 – durante la Matera Digital Week i risultati delle ricerche del Laboratorio di Musica Elettronica del Conservatorio Duni/MaterElettrica e del SisInfLab del Politecnico di Bari nel campo dell’Intelligenza Artificiale e dell’informatica musicale.
News 7 Giugno 2022
AMMISSIONI a.a 2022/2023 SCUOLA DI MUSICA ELETTRONICA
QUI INFORMAZIONI SULLE AMMISSIONI a.a.