Art. 23 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi)
27 Maggio 2018
In vigore dal 23 Giugno 2016
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) soppressa;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;
c) soppressa
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche,ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . - Abrogato
Ultimi articoli
News 4 Dicembre 2022
Discipline a scelta – a.a. 2022-2023
Gli studenti che hanno indicato come materia a scelta pedagogia o metodologia dell’educazione musicale e non hanno ancora iniziato possono contattare la professoressa Stefania Carulli al seguente indirizzo di posta elettronica: carulli@conservatoriomatera.
News 4 Novembre 2022
Sportello informativo online
Link di collegamento per lo sportello informativo online che si terrà domani, sabato 5 novembre 2022, dalle ore 11.