Art. 13, c.1, lett. d) (Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni)
27 Maggio 2018
In vigore dal 23 Giugno 2016
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;
b) all’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ultimi articoli
News 15 Aprile 2024
International Tuba Day 2024
Giornata interamente dedicata alla tuba Il Maestro Michele Cantatore con la sua classe di Basso Tuba del Conservatorio “E.
News 11 Aprile 2024
Concerto Erasmus
Degli studenti del Real Conservatorio Profesional de Música de Cádiz.